Per tale ragione il legislatore ha previsto in riferimento alla prostituzione minorile, nei commi secondo e terzo della citata disposizione, la punibilità del «cliente» per la quale è sufficiente che il minore abbia ricevuto denaro od altra utilità economica in cambio di prestazioni di tipo sessuale. (Nel caso di https://reatodisfruttamento49258.pointblog.net/how-avvocato-reato-sfruttamento-della-prostituzione-penalistaavvocato-com-can-save-you-time-stress-and-money-69702241